Covid-19, ultimi provvedimenti

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LA LOMBARDIA E’ IN ZONA GIALLA

Con il Decreto-Legge n. 221 approvato il 24 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto stabilisce inoltre la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022.

In seguito, il DL 221/2021 è stato integrato con il Decreto-Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, che ha introdotto nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e alle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 31 dicembre 2021, a partire dal 3 gennaio 2022 anche la Lombardia si trova in “zona gialla”: consulta la tabella delle attività consentite senza Green pass, con Green pass “base” e con Green pass “rafforzato”.

Infine, con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori misure che riguardano, in particolare, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50 e per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori.
Approvate inoltre nuove misure per l’uso della Certificazione verde: scopri le principali novità.


OBBLIGO VACCINALE

A partire dall’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 si prevede, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, che si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati over 50 devono essere in possesso del Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.

Dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.


ESTENSIONE DEL GREEN PASS “BASE”

A partire dal 20 gennaio 2022 è necessario esibire il Green Pass “base” per accedere ai servizi alla persona.

Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “base” va esibito anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuati da successivo provvedimento.

Tali misure resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022.


MASCHERINE FFP2

È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto.

Apartire dal 25 dicembre 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche; 
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • su tutti i mezzi di trasporto.

ESTENSIONE DEL GREEN PASS “RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di green pass ‘rafforzato’ – la certificazione che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

VALIDITA’ DEL GREEN PASS

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.


QUARANTENA PER I CONTATTI DI CASO

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo.

Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui:

  • dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2,
  • in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato – anche presso centri privati – un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo. In questo caso la trasmissione all’AST del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Queste disposizioni entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ del Governo


EVENTI, FESTE, DISCOTECHE

Dall’entrata in vigore del DL 221/2021 e fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

INGRESSI VISITATORI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA

Dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.


Per maggiori informazioni, consulta i testi dei decreti-legge sulla Gazzetta Ufficiale:
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
DL n. 229 del 30 dicembre 2021
DL n. 1 del 7 gennaio 2022

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) è possibile consultare le pagine dedicate sul sito del governo.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.


fonte: Regione Lombardia


Comune di Lainate
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